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abuso d’ufficio e dovere di astensione

In tema di abuso d’ufficio, il dovere di astensione del dipendente pubblico trova fondamento nell’articolo 6 bis della   legge n. 241 del 1990 e   nell’articolo   7 del DPR n. 62 del 2013. In   particolare, l’articolo 6 bis – introdotto dalla legge n. 190 del 2012 – stabilisce che “il responsabile del procedimento e i titolari degli   uffici competenti ad adottare i pareri, le   valutazioni   tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento   finale devono astenersi in  caso  di conflitto         di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; mentre, a sua volta, l’articolo 7 del DPR 62 del 2013 (regolamento recante codice di comportamento dei    dipendenti     pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001),   rubricato  “Obbligo di astensione”, prevede che il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano   coinvolgere   interessi   propri,   ovvero  – tra l’altro –  “di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale”, astenendosi, altresi, “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza” (nella specie, la violazione del dovere di astensione è stata ravvisata in   ragione di un rapporto sentimentale che, tuttavia, non aveva indotto l’imputato ad astenersi in relazione ad una procedura di mobilità (Cass. 26225/23).