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apologia del fascismo

L’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista. L’apologia deve essere cioè idonea a determinare quel risultato e, per accertare tale idoneità, rifacendosi alla struttura del delitto tentato, così come configurato dall’art. 56 c.p., occorre valutare se l’attività denunciata abbia provocato un concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito. Da ciò consegue che la condotta apologetica penalmente rilevante non è rinvenibile nella mera commemorazione, bensì, semmai, nell’esaltazione di un esponente del fascismo; mentre la commemorazione consiste nel ricordo di un personaggio o di un evento, svolto in forma pubblica e/o solenne, viceversa l’esaltazione in un sottolineare ed ampliare a dismisura aspetti o caratteristiche di un insieme, di un oggetto, di un’idea o di una persona, rendendole oggetto di elogi ed inusitata ammirazione (Cass. 11576/21).