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attentato al Presidente della Repubblica

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l’ergastolo. La norma tutela l’inviolabilità fisica della persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano. I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.
Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo). Esempio lapalissiano è rappresentato dalla presente norma, la quale configura come reato consumato una condotta pacificamente riconducibile al tentativo. Pur non essendo espressamente previsto, è comunque necessario un accertamento in merito alla idoneità della condotta ad attentare alla vita, alla libertà personale ed alla incolumità del Presidente della Repubblica, nonché l’univoca direzione degli atti. È quindi chiaro come la norma debba ricalcare pedissequamente la disciplina di cui all’art. 56 c.p.. Nei delitti del presente capo, il soggetto passivo del reato è il Presidente della Repubblica, inteso come organo statale, per cui il vulnus viene perlopiù arrecato allo Stato ordinamento, ed in seconda battuta al soggetto passivo particolare, ovvero la persona del Presidente.