29 Dic avviso di conclusione delle indagini
L’art. 415 bis c.p.p. disciplina l’istituto giuridico dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.
Con la disposizione in oggetto il Legislatore ha voluto garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa in un momento antecedente rispetto all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero.
L’art. 415 bis c.p.p. assolve ad una funzione informativa, di tutela del diritto di difesa e risponde alla necessità di garantire la maggior completezza possibile delle indagini; l’indagato è in tal modo posto nella condizione di approntare una difesa tecnica ed efficace, prima che il Pubblico Ministero eserciti l’azione penale. Tra le facoltà previste dal nostro Ordinamento a tutela di un concreto esercizio del diritto di difesa, si segnalano la possibilità di acquisire gli atti acquisiti al fascicolo delle indagini, di richiedere l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, di presentare memorie difensive, di richiedere al P.M. il compimento di ulteriori attività di indagine.
L’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio oppure attraverso citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica. Per converso, non è previsto che il giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 c.p.p.) ed il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) debbano essere preceduti dall’avviso di conclusione delle indagini. L’applicabilità dell’istituto viene esclusa anche nell’ipotesi del procedimento per decreto (art. 459 c.p.p.) in ragione della celerità e della speditezza che distingue tale procedimento.
Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 415 bis c.p.p., non essendo dunque previsto l’emissione da parte dell’A.G. procedente di un avviso di conclusione delle indagini preventivamente rispetto alla citazione a giudizio.