08 Giu bancarotta fraudolenta documentale
L’art. 216, co.1, nr. 2 l.f. “prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita”. A determinati requisiti, l’omessa tenuta dei libri contabili può essere equiparata e quindi rientrare nella prima ipotesi di bancarotta – da sottrazione o distruzione dei libri contabili – “atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa”. La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che “le condotte riferibili alla prima ipotesi […] integrano gli estremi di bancarotta fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico”, che assurge a linea di demarcazione tra dette ipotesi – alle quali viene (come si è detto) equiparata anche l’ipotesi di omessa tenuta delle scritture contabili – e la fattispecie di bancarotta semplice documentale (di cui all’art. 217 l.fall.), punibile anche a titolo di colpa. Come infatti ricordato da una recente pronuncia della Suprema Corte, l’omessa tenuta dei libri contabili può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla prima parte dell’art. 216, co. 1 nr. 2 solo ove “si accerti che scopo dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, […] punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale” di cui all’art. 217 l.fall. (così, Cass. Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 4352.). Al contempo, l’omessa tenuta delle scritture contabili mai può integrare l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico di cui all’art. 216, co. 1, nr. 2 l.fall, dal momento che, sotto il profilo materiale, “l’imprenditore non possa al contempo omettere di istituire i libri contabili e tenerli “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio”, condotta quest’ultima che presuppone l’inattendibilità fraudolentemente provocata di scritture effettivamente esistenti” (Cass. 4352/2023, cit.). Sennonché, a ben vedere, tali conclusioni si complicano laddove l’omessa tenuta sia parziale – ossia limitata ad alcune annualità o ad alcuni mesi di vita dell’impresa – e possa configurare piuttosto un mancato aggiornamento delle scritture contabile e quindi, almeno in astratto, rientrare nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, co. 1 nr. 2 (seconda parte). In questo senso, chiamata a pronunciarsi in una vicenda analoga, la Suprema Corte si è soffermata a delineare le differenze che intercorrono tra bancarotta documentale semplice e la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico di cui alla seconda parte dell’art. 216 co. 2 l.fall. e riguardante la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Come ampiamente chiarito, le due fattispecie divergono sotto molteplici aspetti: a) “per il diverso oggetto materiale (le sole scritture contabili obbligatorie nella bancarotta semplice, a fronte di ogni documentazione necessaria per la compiuta ricostruzione del patrimonio e dei movimenti dell’impresa)” (Cass. 4352/2023, cit.); b) per la diversa condotta (omessa istituzione ed irregolare tenuta, Cass. 4352/2023, cit.); c) per il requisito “rappresentato dall’impossibilità di ricostruzione (che dell’irregolare tenuta rappresenta l’evento) elemento, invece, estraneo al fatto descritto nell’art. 217, comma secondo, della legge fallimentare” (Cass. 4352/2023, cit.). Divergenze oggettive che, di conseguenza, producono conseguenze anche sul piano soggettivo; infatti, “il dolo, generico, che sorregge la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generale, deve sorreggere tanto la consapevolezza della irregolare tenuta della documentazione contabile, quanto la consapevole rappresentazione della successiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari del fallito (seppur in termini di eventualità)” (Cass. 4352/2023).Inoltre, la Suprema Corte ha inteso fare una netta distinzione “in riferimento alla linea di discrimine tra bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico e corrispondente ipotesi a dolo specifico”. In particolare, la Cassazione chiarisce in prima battuta che la norma di cui all’art. 216, co. 1 nr. 2 tutela “l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela”, che vengono ostacolate “non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche – e soprattutto – da quelle ideologiche, che forniscono un’infedele rappresentazione del dato contabile”. Ragion per cui “la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico; ciò in quanto la singola, omessa annotazione, o anche l’annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l’esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione di bancarotta a dolo generico; inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e imprenditoriali dell’impresa”. D’altro canto, tale impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili della fallita accomuna tutte le ipotesi di cui all’art. 216, co. 1 nr. 2 l.fall: quindi, “sia la tenuta confusa, incompleta, falsificata della contabilità, che l’omessa tenuta della stessa – totale o parziale che sia – ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione”. Di conseguenza, al pari di quanto si è detto in relazione ai rapporti tra la prima parte della bancarotta documentale fraudolenta e la fattispecie di bancarotta semplice documentale, è ancora una volta il dolo specifico a distinguere le due ipotesi di cui all’art. 216, co. 1 nr. 2 l.fall.: infatti, “nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento … è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto che l’agente intende raggiungere, per sé o per terzi)”. Ne consegue quindi che, per integrare tale ultima forma di bancarotta, è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; “non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto)” (Cass. Sez. V, 7 luglio 2023, n. 42856).