13 Giu chiamata in correità
La chiamata in correità o in reità non può di per sé solo costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendosi quindi risolvere in altre chiamate in correità, purchè totalmente autonome; sicchè la conoscenza del fatto da provare non sia stata appresa dalla fonte che occorre riscontrare, e condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è necessario che i riscontri abbiano lo spessore di prova autosufficiente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali ultimi elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Cass. 45733/18).