16 Ott delitto di bancarotta
La bancarotta è una fattispecie delittuosa del diritto penale fallimentare, e consiste in una attività di dissimulazione del patrimonio reale posta in essere dall’agente, oppure in una attività di destabilizzazione del patrimonio stesso, diretta a realizzare un’insolvenza, anche solo simulata, in danno dei creditori.
I reati di bancarotta sono disciplinati dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) e successive modifiche.
La differenziazione di maggior rilievo intercorre tra bancarotta semplice (artt. 217 e 224 L. Fall.) e bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 L. Fall.), relativa ad una differente intensità della gravità oggettiva e soggettiva.
La bancarotta commessa da un imprenditore individuale fallito, o da un soggetto diverso dal fallito, viene definita come propria; qualora invece sia commessa da un amministratore, un direttore generale, un sindaco o un liquidatore di una società commerciale viene delineata come impropria.
Le condotte criminose relative a fattispecie sia di bancarotta semplice che di bancarotta fraudolenta possono essere commessi su beni o su libri o scritture contabili: nei primi casi si parla di bancarotta patrimoniale (o bancarotta in senso stretto), mentre nell’ultima ipotesi si parla di bancarotta documentale.
Infine, con il termine prefallimentare ci si riferisce alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posta in essere prima della dichiarazione di fallimento (art. 216, co. 1, L. Fall.), mentre quella post-fallimentare è quella compiuta dopo tale ultima dichiarazione (art. 216, co. 2 L. Fall.).