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giudizio abbreviato

Il codice di procedura penale, all’art. 438, definisce il rito abbreviato quale giudizio di merito sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato, che ha luogo nell’udienza preliminare oppure in sede di conversione di un altro rito speciale.

Questo rito, infatti, si caratterizza per l’esclusione del dibattimento, fase centrale del processo ove si procede alla raccolta e all’acquisizione delle prove nel contraddittorio delle parti, utilizzando a fini probatori gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari e che sono contenuti nel fascicolo del PM.

Per questo motivo, prima della riforma “Carotti” (Legge 479/1999) la sua natura era quella di giudizio “allo stato degli atti” poiché si istaurava dopo la chiusura delle indagini e l’esercizio dell’azione penale: compito del giudice era quello di valutare solamente gli atti raccolti nelle indagini preliminari con divieto di qualsiasi acquisizione probatoria in udienza.

La legge appena citata ha introdotto la possibilità di acquisire nuove fonti di prova in due casi:

quando l’imputato richiede il giudizio abbreviato “condizionato” ad un’integrazione probatoria ed il giudice abbia accolto la richiesta;
quando il giudice, una volta ammesso il rito, ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e ritiene necessaria un’integrazione probatoria finalizzata ad acquisire “gli elementi necessari per la decisione”.
Tutto ciò premesso, il giudizio abbreviato è in ogni caso un processo a tutti gli effetti, che si può concludere con una sentenza di proscioglimento o con una sentenza di condanna.

Proprio perché il giudizio abbreviato comporta la rinuncia alla fase dibattimentale e alle sue solide garanzie, il giudice ha l’obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato e l’unico che può rinunciarvi è l’imputato; anche il Pm, dopo la Legge Carotti, non ha più il potere di acconsentire o meno alla scelta di tale rito.

Il giudizio abbreviato offre all’imputato un vantaggio sotto il profilo del trattamento sanzionatorio poiché, in caso di condanna, egli beneficia di una riduzione secca di pena (detentiva e pecuniaria) di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni.

La richiesta di rito abbreviato, a seguito dell’introduzione del comma 1 bis dell’art. 438 c.p.p. da parte della Legge n. 33/2019, non può essere ammessa per delitti puniti con la pena dell’ergastolo: divieto che, però, non si applica per i processi relativi ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge stessa.

Esistono, nel nostro ordinamento, due tipi di richiesta del giudizio abbreviato:

giudizio abbreviato ordinario (ex art. 438 comma 1 c.p.p.), per il quale il PM non può esprimere alcun dissenso ed il giudice ha l’obbligo di celebrarlo;
giudizio abbreviato condizionato che consente all’imputato di subordinare la sua richiesta all’assunzione di una o più prove ulteriori, espressamente indicate. Il giudice, solo in questo caso, non è obbligato a disporre il rito ma deve valutare se la richiesta rispetti la ratio dello stesso (il rito abbreviato è stato introdotto proprio per rendere la definizione del processo più celere, nel rispetto del principio dell’economia processuale). Potrà dunque rigettare l’istanza quando le prove richieste siano ritenute irrilevanti o inammissibili oppure quando l’assunzione determinerebbe un sovraccarico processuale (si pensi, ad esempio all’esame di un gran numero di testimoni). Nel caso di accoglimento dell’istanza di giudizio abbreviato e dell’integrazione probatoria, il PM è ammesso a chiedere la prova contraria.
Si tenga presente che entrambi i tipi di rito abbreviato ammettono l’interrogatorio dell’imputato in quanto espressione del diritto di autodifesa, la cui eliminazione determina una nullità a regime intermedio.

La recente Riforma Cartabia ha apportato diverse modifiche all’art. 438 comma 5 c.p.p., in particolare ha ampliato i presupposti per accedere al giudizio abbreviato condizionato: “tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili”, il giudice “dispone e accetta la richiesta se il rito realizza le esigenze di economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”.

Il primo inciso costituisce una codificazione del principio ampiamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale la richiesta di abbreviato condizionato dovrebbe essere rigettata ogni qual volta la stessa si sostanzi nella “mera reiterazione di un atto istruttorio già svolto nel corso delle indagini”. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, ai fini dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, “la necessità dell’integrazione probatoria vi sia allorché la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, presupponendo, dunque, da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (cfr. Cass. Pen., sez. II, 10 novembre 2020, n. 10235, Rv. 280990)”.

Altra novità fondamentale in tema di premialità, sempre nell’ottica di definire i processi più celermente, ridurre il lavoro degli uffici giudiziari e soprattutto limitare la formulazione di impugnazioni dilatorie, è l’introduzione del comma 2bis dell’art. 442 c.p.p., secondo cui “quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”. Questa modifica deve essere letta alla luce delle modifiche apportate all’art. 676 c.p.p. che ricomprende la questione della riduzione della pena tra le “altre competenze” del giudice dell’esecuzione.

Sicuramente oggi l’accesso al giudizio abbreviato condizionato risulta molto facilitato ma sarà solo il tempo che ci mostrerà i riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale e se gli obiettivi che la Riforma si è prefissata siano stati raggiunti, anche e soprattutto sotto il profilo dell’accesso al giudizio abbreviato.