giudizio di appello e prova dichiarativa

Il Giudice di appello, in ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di I grado sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni – di natura decisiva – rese dal perito o dal consulente dinanzi al Giudice di I grado, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso perché trattasi di prova dichiarativa; per converso, tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza che sia stato effettuato l’esame dibattimentale correlativo (Cass. SS.UU. 11426/2019).

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