18 Dic giudizio direttissimo
Il giudizio direttissimo è un procedimento penale speciale, previsto dagli artt. 449 e ss. del c.p.p., caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare e della fase pre-dibattimentale.
Quando un cittadino viene arrestato in flagranza di reato, il P.M. può presentarlo in stato d’arresto direttamente davanti al Giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto; se l’arresto viene convalidato, si procede immediatamente al giudizio; se l’arresto non viene convalidato, il giudice restituisce gli atti al P.M.; è tuttavia possibile procedere al giudizio direttissimo se l’imputato e il P.M. vi consentono.
Una seconda ipotesi di instaurazione del giudizio direttissimo occorre quando il P.M., dopo aver ottenuto la convalida dell’arresto da parte del G.I.P., presenta l’indagato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto; in tale ultima fattispecie è necessario che il P.M. abbia ottenuto l’applicazione di una misura cautelare che protragga lo stato di custodia (e questo perché l’indagato deve essere presentato dal P.M. e quindi si presuppone che il P.M. abbia la disponibilità fisica dell’imputato).
La terza ipotesi di instaurazione del giudizio direttissimo ricorre allorquando l’indagato, nel corso dell’interrogatorio, abbia reso confessione; se in custodia cautelare, l’indagato verrà presentato in udienza entro trenta giorni dalla registrazione della notizia di reato nell’apposito registro; se libero, verrà citato a comparire in udienza nel medesimo termine.
Per lo svolgimento del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni previste per il dibattimento; la persona offesa ed i testimoni possono essere citati, anche oralmente, da un agente di polizia giudiziaria; il P.M., l’imputato e la parte civile possono presentare in udienza testimoni senza citazione.
L’imputato viene avvisato dal Giudice della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento e della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.