04 Mag il sequestro nel processo penale
Le tre forme di sequestro previste dal codice di procedura penale sono probatorio, conservativo e preventivo.
Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca di prova; i restanti due appartengono al genere delle misure cautelari. Caratteristica comune ai tre tipi di sequestro è l’apposizione su una cosa mobile o immobile di un vincolo di indisponibilità mediante spossessamento coattivo ad opera dell’A.G. procedente.
Finalità del sequestro probatorio è preservare una cosa mobile o immobile che potrebbe risultare utile come elemento probatorio. Oggetto di sequestro può essere un corpo di reato, una cosa pertinente al reato o comunque una cosa necessaria per l’accertamento dei fatti. Il sequestro può perdurare finché sussistono le esigenza probatorie, ma comunque non oltre l’irrevocabilità della sentenza. Dopo questo momento, infatti, salvo confisca, il bene deve essere restituito. Su istanza della parte legittimata, il giudice può emettere un provvedimento di conversione del sequestro probatorio in quello conservativo o preventivo.
Il sequestro conservativo pone un vincolo sul bene, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, in quanto evita la dispersione delle garanzie patrimoniali in attesa della condanna definitiva. Soggetti legittimati a chiedere il sequestro conservativo sono il P.M. e la parte civile. E’ disposto dal Giudice con ordinanza, e può perdurare fino all’irrevocabilità della sentenza.
Il sequestro preventivo è finalizzato, invece, a interrompere la realizzazione di un reato o ad evitarne il compimento di nuovi. Si applica in tre casi: quando sorge il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze; quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la commissione di altri reati; quando la cosa è pericolosa in sé. Il Giudice, su richiesta del P.M., può disporre tale tipo di sequestro con ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari, quando per motivi di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, il sequestro preventivo è disposto dal P.M. con decreto che il Giudice deve convalidare entro dieci giorni a pena di invalidità.