informazione di garanzia

L’informazione di garanzia è l’atto con il quale il Pubblico ministero, ovvero l’organo titolare dell’azione penale, informa l’indagato e la persona offesa, del compimento di un atto di indagine che implica la difesa tecnica (atto c.d garantito, cfr. infra), in relazione al quale rivolge l’invito a nominare un difensore di fiducia.

L’informazione di garanzia pertanto è, spesso, l’atto attraverso il quale si apprende formalmente dell’esistenza di un procedimento penale in fase di indagine a proprio carico: prima di questo momento, la conoscenza dell’esistenza di un procedimento può essere acquisita, di proprio impulso, attraverso l’interrogazione del registro generale delle notizie di reato, salvo particolari esigenze di segretezza non consentano l’ostensione della notizia.

La disposizione normativa che disciplina l’informazione di garanzia è l’art. 369 c.p.p., inserita nel titolo V del Libro V del codice di rito, fra le “attività del pubblico ministero”, e che così dispone testualmente:

  1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indaginie alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.

  1. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.

La disposizione testè riportata definisce contenuto e destinatari dell’informazione di garanzia nonché tempistica e modalità di invio. Vediamo più nel dettaglio, avendo riguardo preliminarmente alla funzione dell’atto.

La funzione dell’informazione di garanzia è quella di consentire all’indagato il concreto esercizio del diritto di difesa qualora il pubblico ministero proceda al compimento di atti che richiedono obbligatoriamente l’assistenza del difensore; tale funzione viene assolta attraverso la comunicazione di un’embrionale indicazione degli addebiti che vengono mossi all’indagato.

L’informazione di garanzia assume, tuttavia, una connotazione meramente eventuale stante l’assenza di un obbligo, in capo al pubblico ministero, di compimento di atti garantiti: ne consegue che l’intera fase investigativa potrebbe svolgersi all’insaputa del soggetto ad essa sottoposto.

 

Il primo comma dell’art. 369, in parte riformulato ad opera dell’art. 19 legge 8 agosto 1995 n. 332, sostituendosi la dizione “sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere” con quella “solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere” prevede l’invio dell’informazione di garanzia come eventuale e lo ricollega al compimento degli atti c.d. garantiti.

In ragione di ciò la fase delle indagini può svolgersi e concludersi senza che sia stata mai inviata l’informazione di garanzia, potendo non risultare necessario per il pubblico ministero espletare atti cui il difensore ha diritto di assistere e non essendo peraltro obbligatorio.

Sono atti garantiti quegli atti investigativi cui l’ effettiva partecipazione ed il concreto contributo della difesa dell’indagato devono essere pieni ed effettivi: tali sono l’interrogatorio, l’ispezione, l’individuazione di persone o il confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini (art. 364 c.p.p.), all’accertamento tecnico irripetibile (art. 360 c.p.p.), il prelievo coattivo di campioni biologici.

Con riferimento agli atti c.d a sorpresa (perquisizioni, sequestri, ispezioni nei casi previsti dall’art. 364 comma 5 c.p.p.), rispetto ai quali non v’è obbligo di preavviso al difensore, si ritiene che non sussista obbligo in capo al pubblico ministero di un preventivo invio dell’informazione di garanzia che finirebbe per vanificarne l’efficacia (cfr., Cass. Sez. Un. 23.2.2000 le quali hanno chiarito che, ove l’indagato sia presente al compimento di tali atti, il pubblico ministero non è gravato più dell’incombente imposto dall’art. 369 c.p.p. essendo la previsione assorbita dagli adempimenti impartiti in occasione dell’effettuazione degli atti a sorpresa tra cui la notifica del decreto motivato, l’invito a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, la nomina di un difensore d’ufficio).

Destinatari dell’informazione di garanzia sono la persona sottoposta alle indagini e, se minore, anche l’esercente la responsabilità genitoriale (cfr. art. 7 del DPR 448/88), nonché la persona offesa dal reato.

A norma dell’art. 57 d.lgs. 231/2001, anche gli enti ex art. 1 d.lgs. 231/01, in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono destinatari dell’informazione di garanzia, la quale deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che, per partecipare al procedimento, l’ente deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2 (cioè una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità :a) la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio).