01 Giu legittima difesa
La legittima difesa è la causa di giustificazione prevista dalla art. 52 c.p., che consente di escludere, al ricorrere di determinati presupposti individuati dal Legislatore, la configurabilità di un fatto di reato.
Consente, entro limiti ben precisi fissati dalla Legge, la legittimità dell’autotutela azionabile in contesti fattuali nei quali lo Stato non è in grado di assicurare una pronta ed efficace protezione dei beni giuridici individuali.
E’ tutelabile il diritto proprio o altrui, avente ad oggetto beni non soltanto di natura personale (vita, integrità fisica, libertà, onore ecc.), ma anche patrimoniale (proprietà o altri diritti reali, possesso, diritti di godimento).
L’aggressione ai beni individuali deve concretizzarsi, per espressa statuizione normativa, nel pericolo attuale di una offesa ingiusta.
Per quanto riguarda il requisito del pericolo attuale, il concetto di pericolo rinvia ad una situazione per la quale, sulla base di leggi di esperienza, appaia probabile il verificarsi di un certo evento lesivo come risultato di una condotta umana.
Il giudizio circa l’esistenza del pericolo va fatto su basi rigorosamente oggettive e, quindi, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto (anche se conosciute successivamente al fatto), purché presenti al momento della condotta offensiva; queste ultime debbono apparire idonee, secondo la migliore scienza ed esperienza, a provocare o ad aggravare quegli eventi lesivi che si vogliono scongiurare attraverso l’azione difensiva.
In ordine poi al requisito della attualità del pericolo (che possiede indubbiamente una funzione selettiva delle ipotesi di legittima difesa ammissibili), la reazione difensiva è pacificamente da escludersi allorché il pericolo sia ormai cessato senza tradursi in una effettiva lesione ovvero si sia realizzato in una conseguenza lesiva non più neutralizzabile.