01 Dic omesso versamento di iva
Il d.lgs. 74/2000 contempla due ipotesi sanzionatore in caso di omesso versamento di ritenute certificate ed omesso versamento dell’iva.
Ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000, rubricato omesso versamento di ritenute certificate, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione ossia risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Ai sensi dell’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, rubricato omesso versamento di iva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
La giurisprudenza ha tuttavia voluto precisare i confini affinchè si possa configurare la fattispecie criminosa in parola: la mancanza di liquidità, infatti, può integrare una causa di forza maggiore idonea ad escludere il reato di omesso versamento dell’iva e/o delle ritenute certificate. In tal senso, è stato a più riprese chiarito che il reato di omesso versamento di iva risulta integrato dal dolo generico di evasione, con conseguente coscienza e volontà di non adempiere da parte del soggetto agente.
In altri termini, risulta necessaria sul piano soggettivo la volontà di evadere l’imposta; in ipotesi di dimostrata incapienza, l’imputato potrà dunque provare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta al fine di dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo necessario affinchè possa configurarsi la fattispecie criminosa che qui occupa.