28 Ott reati tributari
Il diritto penale tributario punisce la violazione di norme fiscali, ossia le norme che riguardano i tributi. Le norme fiscali sono poste a tutela dell’interesse dell’amministrazione finanziaria all’esercizio dei poteri di accertamento, controllo e riscossione dei tributi. Nonostante le novità introdotte dalla Legge n. 157/2019, che ha inasprito le sanzioni collegate alla commissione dei reati tributari, la normativa di riferimento continua ad essere il Decreto Legislativo n. 74/2000. In alcuni casi, come vedremo, per configurare un reato tributario non è sufficiente tenere la condotta contraria alla legge descritta dalla norma, ma è altresì necessario che vengano superate le cd. soglie di punibilità.
Gli illeciti tributari aventi rilevanza penale ricompresi nel citato Decreto si distinguono principalmente in reati dichiarativi e reati documentali (clicca qui per l’elenco completo). Tra i reati tributari dichiarativi: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 2; Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Art. 3; Dichiarazione infedele – Art. 4; Omessa dichiarazione – Art. 5; Tra i reati tributari documentali: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – Art. 8; Occultamento o distruzione di documenti contabili – Art. 10; Omesso versamento di ritenute dovute o certificate in qualità di sostituto d’imposta – Art. 10 bis; Omesso versamento dell’IVA – Art. 10 ter; Indebita compensazione di crediti non spettanti – Art. 10 quater; Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – Art. 11.
I) – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Viene punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art 2 Dlgs 74/2000) Per questo tipo di reato non è prevista alcuna soglia di punibilità. Il superamento della soglia di 100.000,00 comporta però un aggravamento del trattamento sanzionatorio.
II) – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
L’articolo in esame punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attiviindicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. (Art 3 Dlgs 74/2000) In questo caso, per far sì che il reato possa dirsi configurato, è necessario il superamento di due soglie di punibilità: l’imposta evasa deve essere superiore a trenta mila euro; L’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, deve essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.
III) – Dichiarazione infedele
Il reato di dichiarazione infedele punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (Art 4 Dlgs 74/2000) Anche questo articolo richiede il superamento di due soglie al fine di punire il colpevole del reato: l’imposta evasa deve essere superiore a centomila euro; l’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, deve essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 2 milioni di euro.
IV) – Omessa dichiarazione
È invece punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (Art 5 Dlgs 74/2000) Il reato di omessa dichiarazione richiede il superamento di un’unica soglia di punibilità, l’imposta evasa infatti dovrà essere superiore a cinquantamila euro.
V) – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art 8 Dlgs 74/2000) Per questa fattispecie non sono previste soglie di punibilità. Tuttavia se l’importo non rispondente al vero è inferiore a centomila euro la pena risulterà diminuita.
VI) – Occultamento o distruzione di documenti contabili
Il reato punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (Art 10 Dlgs 74/2000) Anche per questa fattispecie non sono previste soglie di punibilità.
VII) – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate in qualità di sostituto d’imposta
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. (Art 10 bis Dlgs 74/2000) La soglia di punibilità in questo caso è fissata a centocinquanta mila euro per ciascun periodo di imposta.
VIII) – Omesso versamento dell’IVA
L’omesso versamento dell’IVA viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni. In particolare la norma punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta. (Art 10 ter Dlgs 74/2000) Per il reato di omesso versamento dell’IVA la soglia di rilevanza penale è stabilita a duecentocinquanta mila euro.
IX) – Indebita compensazione di crediti non spettanti
È prevista la reclusione da sei mesi a due anni per il soggetto che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. (Art 10 quater Dlgs 74/2000) È prevista un‘unica soglia di punibilità pari a cinquantamila euro.
X) – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
L’articolo in oggetto stabilisce che, il soggetto, che al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Viene invece punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. (Art 11 Dlgs 74/2000) La soglia di punibilità corrisponde all’ammontare delle imposte non pagate che deve essere pari ad almeno a cinquantamila euro. Se l’ammontare delle imposte è superiore a duecentomila euro la pena risulta maggiore.