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reato colposo ed infortunio sul lavoro

Ai fini dell’addebito penale, la colpa ha non solo un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ma anche un versante soggettivo, connesso alla possibilità dell’agente di osservare la regola cautelare. Il profilo soggettivo e personale della colpa è ravvisabile nella possibilità soggettiva dell’agente di rispettare la regola cautelare, ossia nell’esigibilità del comportamento dovuto. Alla stregua di tale principio di diritto, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna pronunciata a carico di un soggetto preposto a sovrintendere e vigilare sull’osservanza sull’ osservanza, da parte dei lavoratori dipendenti di un supermercato, delle disposizioni cautelari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, sulla base dell’assorbente rilievo che da questi, che aveva preso servizio pochi giorni prima dell’infortunio, non poteva pretendersi la concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza in grado di apprezzare la prassi irregolare in uso presso il supermercato, da cui era derivato l’infortunio (Cass. 1096/21).