31 Ago reato di strage
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni I delitti contro l’incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori. Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d’azione degli effetti della condotta, sia le persone offese. La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante viene giustificata dalla natura stessa dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo (reati plurioffensivi), motivo per il quale la dottrina più avanzata ha descritto i delitti in esame come la proiezione superindividuale di beni individuali. La norma in esame punisce la condotta di chi, al fine di uccidere, metta in pericolo la pubblica incolumità. Tale condotta può esplicarsi sia in un comportamento commissivo che omissivo, data l’estrema vaghezza della fattispecie astratta. Ovviamente, il comportamento omissivo, per essere penalmente rilevante, deve basarsi su una posizione di garanzia del soggetto agente. Trattasi dunque di reato di evento e a forma libera. La morte di una o più persone non è elemento costitutivo della fattispecie, ma semplicemente una circostanza aggravante, come si evince dall’ultima parte della norma. L’evento tipizzato è quindi il pericolo per la pubblica incolumità. Ci si trova innanzi ad un’ipotesi di reato di pericolo concreto, dovendo quindi la condotta aver effettivamente posto in pericolo il bene giuridico, e non solamente aver offeso la vita di una singola persona. Il tentativo non appare configurabile, data la già di per sé anticipata rilevanza penale; il fatto potrà comunque eventualmente integrare gli estremi di altro reato (ad es. omicidio). La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di mettere in pericolo la pubblica incolumità, al fine di uccidere una o più persone. Secondo alcuni autori il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie e deve pertanto essere oggetto di rappresentazione da parte dell’agente. Come già anticipato, inoltre, non è necessario che i soggetti passivi siano preventivamente determinati. Quanto ai rapporti con l’art. 285, la differenza è da ravvisarsi nel differente elemento psicologico, dato che in tale articolo è richiesto il fine ulteriore di attentare alla sicurezza dello Stato. L’eventuale omicidio resterà assorbito dalla fattispecie, essendo espressamente contemplato come circostanza aggravante, mentre le lesioni personali arrecate nel tentativo di omicidio, non essendo contemplate dalla norma, concorreranno con il delitto di strage.