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responsabilità del committente per l’infortunio occorso a terzi nel cantiere

Nel caso di infortunio di un terzo sul cantiere di lavoro, il committente riveste una posizione di garanzia, essendo destinatario di un dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Il gestire del rischio connesso all’esistenza di un cantiere deve rispondere della degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti terzi, estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere, sempre che l’infortuno rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo. Con specifico riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il primo responsabile della sicurezza è l’appaltatore, ossia colui che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Nondimeno il committente non è esonerato da ogni forma di responsabilità, avendo il legislatore optato per il coinvolgimento nell’attuazione delle misure di sicurezza e la conseguente responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti (Cass. 15697/20).