27 Lug ricettazione
La ricettazione è una fattispecie delittuosa è prevista dall’art. 648 c.p., che punisce chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Presupposto di tale reato è che anteriormente a esso sia stato commesso un delitto al quale il ricettatore non abbia partecipato; lo finalità ordinamentale della fattispecie in parola è, infatti, impedire che, posto in essere un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso.
L’elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel compiere il reato con la consapevolezza delle provenienza della cosa delittuosa al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
La condotta di ricettazione è articolata in sei forme: acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.
Si constata con facilità che a concetti pregnanti come l’acquisto e l’intermediazione nell’acquisto si affiancano concetti provvisti di una connotazione molto più elastica (e in qualche misura indeterminata): la ricezione e l’occultamento, cosi come l’intermediazione in queste attività, non hanno perimetri applicativi stringenti, così come non hanno alcun’attinenza specifica al mondo dell’economia.