22 Set riesame
Il riesame è il mezzo di impugnazione esperibile avverso le ordinanze che dispongono l’applicazione di misure cautelari coercitive e reali. Contro i provvedimenti che statuiscono in ordine alla modifica o alla revoca di una misura già precedentemente disposta, nonché avverso le ordinanze che dispongono l’applicazione di una misura interdittiva, è invece proponibile il solo appello, disciplinato dall’art. 310 c.p.p. .
I termini in cui il Legislatore scandisce il procedimento di Riesame, oltre ad essere perentori (vale a dire previsti a pena di perdita di inefficacia della misura), risultano moderatamente brevi, attesa la necessità di definire il prima possibile se la misura cautelare , suscettibile di comprimere diritti fondamentali del cittadino sottoposto a misura, sia stata adottata in presenza di tutti i presupposti previsti dalla Legge (ad esempio limiti edittali dei reati per cui si procede, gravi indizi di colpevolezza, sussistenza di una o più esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura).
La richiesta di riesame può essere proposta entro 10 giorni dalla esecuzione o dalla notifica dell’ordinanza che dispone la misura, innanzi al Tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d’Appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del Giudice che ha emesso l’ordinanza.
Ricevuta la richiesta, il Tribunale chiede all’Autorità Giudiziaria procedente l’invio degli atti sui quali è fondata la misura, i quali dovranno pervenire entro 5 giorni. Ricevuti gli atti, il Tribunale dovrà entro i successivi 10 giorni pronunciarsi con ordinanza sulla richiesta di riesame – a seguito di camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. – e depositare il relativo provvedimento in cancelleria, anche in questo caso a pena di perdita di inefficacia della misura.
Il Tribunale decide sulla richiesta di Riesame confermando, annullando o riformando il provvedimento impugnato. La decisione sul riesame è sempre immediatamente esecutiva ed avverso la stessa è esperibile ricorso per Cassazione.