riforma in appello di sentenza assolutoria

In ipotesi di condanna in appello in riforma della sentenza di assoluzione in promo grado (overturning), devono essere «confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, “dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti”, questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e “della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati”». L’obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze: (a) relativamente alle quali la “attendibilità intrinseca” dei dichiaranti sia oggetto di una precisa richiesta di rivalutazione del pubblico ministero, su cui grava l’onere di proporre motivi specifici nel rispetto delle prescrizioni contenute nel novellato art. 581 c.p.p., (b) siano “decisive” per la valutazione della responsabilità. L’obbligo non si estende, invece, alle testimonianze i cui contenuti siano incontestati, ma in relazione alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma; in relazione a tali testimonianze la rinnovazione è rimessa alla discrezionalità del giudice che potrà esercitarla nel rispetto delle regole previste dai primi tre commi dell’art. 603 c.p.p.». Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, è infatti necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, anche nel caso in cui detta rinnovazione vi sia già stata nel giudizio di appello conseguente ad un precedente annullamento con rinvio, dovendo la stessa avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che deve assumere la decisione. Per le Sezioni Unite la riforma della sentenza di assoluzione non è preclusa qualora la rinnovazione della prova dichiarativa sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. le Sezioni Unite hanno risolto la questione – rimessa dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25283 del 4 giugno 2021 – se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del giudizio assolutorio. Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza (Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620), anche nei casi in cui la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile – ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare – salva l’applicabilità nel giudizio di appello dell’art. 467 c.p.p. per l’assunzione urgente delle prove “non rinviabili”, non vi sono ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis. Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all’esame non dipenda dalla volontà di favorire l’imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni. Anche per quanto riguarda, in particolare, la figura del soggetto vulnerabile (come per i minori, soprattutto se vittime dl reati) non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento ex actis del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione è rimessa al giudice la valutazione circa l’indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria. Tuttavia, ha osservato la Sezione remittente, l’affermazione da parte della stessa sentenza delle Sezioni Unite che l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa decisiva per il decesso del soggetto da esaminare preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio ex actis sembra spostare il predetto asse sul diverso piano di un “divieto” posto al giudice di impiegare ai fini della decisione la dichiarazione dibattimentale “non rinnovata”. Il principio di diritto delle Sezioni Unite “Dasgpta” sembra tradursi in una sorta di “regola di esclusione probatoria” che, però, non trova riscontro nella disciplina positiva, compresa quella introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 – che ha inserito il comma 3-bis nel corpo dell’art. 603 c.p.p., a mente del quale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – il che conduce l’interprete a collocare il tema in esame nell’ambito di quella che viene indicata come la “clinica” della giurisprudenza, ossia della definizione degli standards cognitivi e motivazionali del giudice, rinunciando a una “sostanziale” regola di esclusione non prevista dalla Iegge e non imposta dall’art. 111 Cost., che, al suo quinto comma, consente la deroga al principio del contraddittorio per i casi di accertata impossibilità oggettiva, casi riferibili a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall’atteggiamento soggettivo (Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440), fatti nel cui ambito è senz‘altro riconducibile la sopravvenuta morte del dichiarante (Cass. pen., sez. F, 8 agosto 2019, n. 43285). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori – idonei a compensare Il sacrificio del contraddittorio – che il giudice ha l’onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603 c.p.p.