stalking

Il legislatore ha inserito l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 612 bis del codice penale al fine di fornire tutela penale alle ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto. Le condotte suindicate devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alternativi: il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Per rispettare il principio di necessaria offensività del fatto concreto, è stato chiarito che è indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che sia però necessario l’instaurarsi di un processo patologico. Trattasi ad ogni modo di reato di danno e di evento essendo richiesto l’insorgere di un’alterazione nell’equilibrio mentale della vittima. Non rappresentando un duplicato del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p. si rifiuta un’accezione strettamente medico-legale del grave stato d’ansia e del timore, ma è sufficiente che detti eventi siano accertati attraverso un’accurata osservazione di segni ed indizi comportamentali, desumibili dal raffronto tra la situazione pregressa e quella successiva alla condotta offensiva. E’ prevista la reclusione da 1 anno a 6 anni e mezzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso: dal coniuge, anche separato o divorziato; da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima attraverso strumenti informatici o telematici (WhatsApp, Facebook, Instagram, email, ecc.). La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con armi o da persona travisata (cioè, che non può essere riconosciuta perché nasconde il viso) a danno di un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona portatrice di handicap. Vi è poi è la previsione di alcune misure cautelari a protezione delle vittime. Al molestatore potrà essere impedito di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi che frequenta, addirittura prevedendo una distanza minima da rispettare. Un ulteriore aiuto per chi subisce le molestie è la richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. Esponendo i fatti all’Autorità di Pubblica Sicurezza, la persona offesa potrà avanzare al Questore, una richiesta di ammonimento nei confronti del persecutore, che verrà chiamato a tenere una condotta conforme alla legge. Se il soggetto ammonito continuerà a molestare la sua vittima le forze dell’ordine procederanno d’ufficio contro di lui. In questo caso, la pena prevista dall’articolo 612 bis del codice penale è aggravata di almeno un terzo. Lo stalking è un reato dalle forti implicazioni psicologiche: un suo elemento fondamentale è proprio il carattere della serialità e della continuità dei comportamenti molesti, che per essere considerati tali devono essere ripetuti nel tempo ed avere caratteristiche tali da produrre effetti duraturi nel tempo. Nell’ipotesi di un episodio singolo, oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, si parla di reati di minaccia, molestia o violenza privata.