
01 Mar stalking
Come previsto dall’art. 612 bis del codice penale, lo stalker è definito come “chiunque, con condotta reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Pertanto il reato di stalking o “atti persecutori” racchiude tutti quei comportamenti, continuativi in un lasso di tempo significativo, che vengono agiti nei confronti di una persona e che vanno a minare la libertà e la privacy della medesima..
Lo stalking è riconosciuto in Italia come reato dal 2009 ed è perseguibile dalla legge grazie al D.L. del 23 febbraio 2009, n. 11, secondo il quale lo stalker è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
L’art. 612 bis c.p. rappresenta una delle novità più significative introdotte con il Decreto Legge 23.2.2009, numero 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori».
Con la norma introdotta nel 2009 il Legislatore ha cercato di dare una risposta sanzionatoria più appropriata a condotte che prima, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie (art. 660), spesso non idonee a fornire una tutela adeguata verso condotte molto più gravi, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima.
Inoltre al 2° e 3° comma sono state introdotte due circostanze aggravanti. La pena sarà aumentata fino a un terzo qualora il fatto venga commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva.
Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà qualora gli atti persecutori vengano commessi ai danni di soggetti più deboli quali minori, donne in stato di gravidanza o persone disabili e nel caso in cui le modalità di commissione del fatto appaiano pericolose per l’incolumità della vittima o idonee ad accrescere l’effetto intimidatorio sulla stessa, per esempio uso di armi o persona travisata.
Data la definizione dello stalking, basata sia sulla procedura giuridica attualmente in corso che supportata dai principali e recenti studi internazionali sul fenomeno, non vi è una precisa elencazione di comportamenti definibili come stalkerizzanti, dal momento che qualunque tipologia di comportamento di approccio (come ad esempio un semplice invio di un messaggio o una chiamata) può diventare persecutoria se effettuata per un periodo di tempo estremamente prolungato e, soprattutto, se la stessa ha come reazione da parte dell’altro un rifiuto esplicito o implicito (come l’assenza di contro-risposta) o, comunque, provoca nell’altro un senso di insicurezza, disagio, fino alla paura.
Il fenomeno dello stalking ha una complessità molto particolare dal momento che non è caratterizzato da un pattern di condotte specifiche, ma si basa sia sul tempo di azione di svariati comportamenti, sia sulla reazione che essi suscitano nella vittima. È quindi molto complesso stabilire il livello di rischio (sia di agiti violenti, sia di persistenza o di reiterazione) del reato.